Riguardo al perché non sono state promulgate tutte le risposte autentiche delle Commissioni interpreti del CIC 1917 e del CIC 1983, cfr. Castillo Lara, «De iuris canonici authentica interpretatione in actuositate Pontificiae Commissionis adimplenda», o.c., 286). [22] «Huic soli Commissioni ius erit canonum Codicis iuris canonici aliarumque Ecclesiae Latinae legum universalium interpretationem authenticam proferendi Nostra Auctoritate firmandam, auditis tamen in rebus maioris momenti Dicasteriis ad quae res ratione materiae pertinet». [11] Per la bibliografia più significativa in merito, cfr., per esempio, J.L. https://aqueduct-translations.it Gutiérrez, Alcune questioni sull’interpretazione della legge, in Apollinaris, LX (1987), 507, nota 1.
Strumento normativo del Governo
All'inizio di ciascun allegato è citato l'articolo (o il primo articolo) che rinvia all'allegato stesso (tranne che nel caso di allegato contenente le modificazioni apportate in sede di conversione a decreti-legge). Gli allegati non contengono nelle note esplicative ulteriori disposizioni sostanziali, che devono invece trovare collocazione nell'articolato. L’esame circa la congruenza legislativa di un dato provvedimento con la legge universale sarà fatto sul testo autentico dello stesso provvedimento, richiesto, se del caso, a chi lo ha emanato e al Dicastero competente ratione materiae, tutte quelle notizie che si ritenessero opportune in ordine all’esame della questione. Articolo 17 - I quesiti posti al Consilio che non riguardino l’interpretazione della legge, ma piuttosto la sua retta applicazione, vengono di norma trasmessi al Dicastero competente ratione materiae, corredati, se necessario, del parere del Consiglio. Al richiedente si dà notizia dell’avvenuta trasmissione. Quanto al significato giuridico di questa «recognitio», essa è da considerarsi un atto della Suprema autorità con il quale si permette autoritativamente (si autorizza) la promulgazione di una legge o decreto legislativo dell’autorità inferiore. Ma, come si fece notare durante i lavori di preparazione del nuovo CIC, tale «recognitio non est tantum formalitas quaedam, sed actus potestatis regiminis, absolute necessarius (eo deficiente actus inferioris nullius valoris est) et quo imponi possunt modificationes, etiam substantiales in lege vel decreto ad recognitionem praesentato»[41]. Da notare, però, che con la «recognitio» non si cambia né la natura né l’autore del provvedimento.
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Per le altre questioni non fu ritenuta necessaria una interpretazione autentica, oppure – in qualche caso – l’interpretazione non è stata pubblicata, per decisione del Santo Padre, a ragione della materia o del destinatario dell’interpretazione stessa. Nel Congresso si decide ordinariamente quali dubbi ammettere allo studio in vista di una eventuale interpretazione autentica e a quali dare soltanto una risposta in forma di chiarimenti a norma dell’art. Si tratta, pertanto, di una collaborazione che il Consiglio presta ai Dicasteri della Curia (concretamente le Congregazioni per i Vescovi e per l’Evangelizzazione dei Popoli), cui compete nell’ambito rispettivamente delle giurisdizioni ecclesiastiche da essi dipendenti la “recognitio” o revisione dei decreti generali, di carattere sia legislativo che esecutivo[36] preparati dagli “organismi episcopali”, cioè le Conferenze episcopali[37] ed i Concili particolari[38]. Nel 1986 i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri emanarono, d'intesa fra loro, tre circolari di identico testo contenenti una https://www.aitc.it/ serie di regole e raccomandazioni di carattere tecnico dirette a rendere più chiari e comprensibili i testi legislativi. 1ª) Attesa la peculiare natura della Chiesa e dell’ordinamento canonico, è apparsa conveniente l’esistenza d’un organismo permanente (al tempo stesso tecnico e pastorale) atto ad aiutare il Legislatore supremo nell’interpretazione autentica delle leggi, sia che si tratti d’interpretazione dichiarativa, sia che si tratti di quella a carattere costitutivo (esplicativa, restrittiva o estensiva)[7]. Quello invece che ora ci sembra opportuno ricordare è che, nel diritto canonico, l’interpretazione autentica generale, o per modum legis, affidata al Consiglio Pontificio, è da distinguersi dalla chiamata interpretazione singolare o particolare «per modum sententiae iudicialis aut actus administrativi» (can. 16, § 3), che riguarda ed obbliga soltanto le persone e i casi per i quali viene data rispettivamente dai competenti tribunali od autorità amministrative. È vero che, contrariamente ai legislatori «infra auctoritatem supremam», il Romano Pontefice può delegare la sua potestà legislativa, ma ordinariamente non lo fa. Esso rimane sempre un atto – in questo caso un decreto generale – dell’autorità inferiore – Conferenza episcopale o Concilio particolare –, che lo ha emanato e lo promulga. In questo mio intervento rimarrò logicamente nell’ambito del Diritto della Chiesa, ma dovrò trattare argomenti che interessano anche l’ordinamento giuridico della Società civile, come sono soprattutto le questioni riguardanti l’interpretazione della legge e la doverosa tutela del principio della gerarchia delle leggi. (1) Nel presente testo le «raccomandazioni» sono riportate con opportuna evidenziazione e in carattere corsivo al termine dei paragrafi che trattano la materia corrispondente. In assenza di esplicite indicazioni i principi enunciati devono intendersi come «regole».Le regole e le raccomandazioni del presente testo sono applicabili, con gli opportuni adattamenti, a tutti gli atti normativi di competenza statale comunque denominati. E. Betti, Teoria generale dell’interpretazione, 2 vol., Milano 1955; Interpretazione della legge e degli atti giuridici, Milano 1971; O. Analogo procedimento sarà seguito nell’esame di altre richieste riguardanti testi legislativi, avanzate dai Dicasteri. Le interpretazioni autentiche, a cui si vuole dare forza di legge, sono promulgate, a norma del diritto. Articolo 20 - § 1. Il Presidente convoca la Sessione ordinaria e la Sessione plenaria di norma con un mese di anticipo.
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Articolo 18 - Ai dubbi che provengono da una non appropriata conoscenza della legge, o sono comunque da ritenersi soggettivi perché le parole della legge sono in se stesse certe, sarà data una risposta sotto forma di chiarimenti, benché in modo ufficiale. Risponde il Presidente, sentito il parere del Segretario e, se la materia lo esige, del Congresso, sentito anche il parere di Consultori, a seconda del problema in esame. Nel testo della risposta si farà notare che non si tratta di una interpretazione autentica. È opportuno che ogni atto legislativo contenga una disposizione che indichi espressamente le disposizioni abrogate in quanto incompatibili con la nuova disciplina recata.Analoga previsione è contenuta nelle disposizioni legislative di delegificazione, nel quale caso l'abrogazione ha effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari. Le regole sono state poi aggiornate sulla base di una elaborazione tecnica svolta dagli uffici del Senato e della Camera unitamente agli uffici del Governo. Il 20 aprile 2001 i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei Ministri hanno congiuntamente adottato una «Lettera circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi».
- Questo strumento è vincolato dalla legge di delega e può essere oggetto di valutazione costituzionale.
- [39] Infatti, ogni potestà legislativa nella Chiesa «exercenda est modo iure praescripto» (CIC can. 135, § 2), e per quanto riguarda le Conferenze episcopali la legge universale ha stabilito delle norme sia sulle materie che possono o debbono essere oggetto di tale legislazione particolare, sia sulle condizioni ad validitatem (CIC can. 455, §§ 1-2).
- Un ulteriore comma inserito tra l'1.1 e l'1-bis, successivo all'1.1, è indicato come 1.1.1, e così di seguito.g) Se si devono operare ulteriori modifiche che non possono essere apportate seguendo i criteri fissati nelle lettere precedenti, l'articolo è integralmente sostituito.
- Risponde il Presidente, sentito il parere del Segretario e, se la materia lo esige, del Congresso, sentito anche il parere di Consultori, a seconda del problema in esame.
Il Consiglio ha anche esaminato, in vista della relativa “recognitio” a norma del can. 451 CIC, 110 Statuti di Conferenze episcopali. H) riguardo a quest’ultimo criterio, va però rilevato a scanso di equivoci che la “mens legislatoris” non è da identificare sempre con la “mens consultorum” e neppure con la «mens Patrum Commissionis» che, nel processo di elaborazione degli schemi o progetti legislativi dei due Codici – CIC e CCEO – appare nei verbali dei Gruppi di studio o delle Plenarie pubblicati rispettivamente su “Communicationes” o su “Nuntia”. Certamente le opinioni maggioritarie che appaiono discusse e votate in queste riunioni hanno un grande valore, specie quando il testo del progetto o schema non è stato poi modificato in seguito all’ultimo esame fatto personalmente dal Santo Padre o alla Sua presenza, ma la “mens legislatoris” può anche apparire da altri atti magisteriali o legislativi connessi al concreto testo canonico da interpretare. Giacchi, Formazione e sviluppo della dottrina dell’interpretazione autentica in Diritto Canonico, Milano 1935. [6] Il titolo riguardante il Consiglio fu più volte modificato negli schemi delle tre commissioni che si sono succedute nella preparazione del progetto della «Pastor Bonus». Infatti, nei primi schemi il Consiglio veniva denominato «Pontificia Commissio legibus apparandis et interpretandis», poi «Pontificia Commissio legum textibus apparandis et interpretandis», in quanto la Commissione non avrebbe preparato le leggi ma gli schemi o progetti delle leggi; in seguito «Pontificium Consilium de legum textibus interpretandis» e, finalmente – atteso che la sua competenza non si limita alla sola funzione interpretativa – «Pontificium Consilium de legum textibus». Ovviamente le risposte del Consiglio a domande di pareri e chiarimenti (da parte di Vescovi, Conferenze episcopali, Giudici di Tribunali ecclesiastici, parroci, professori o studenti di Diritto canonico, ecc.) che non hanno richiesto una interpretazione autentica sono state più numerose, oltre 650. Fino al 1° agosto 2004 sono state sottoposte alle Sessioni ordinarie o plenarie 48 questioni. Di esse 29 hanno ricevuto una risposta in forma di interpretazione autentica già promulgata, avente cioè forza di legge.